“A Monte Sant’Angelo il Prefetto e il Presidente del Consiglio sono chiamati a tutelare le prerogative del Consiglio comunale”

nota di Matteo Notarangelo, Consigliere comunale di opposizione del Movimento politico “A Monte”.

«Con il silenzio dei cittadini, si continua a esautorare il Consiglio comunale della città di Monte Sant’Angelo delle sue funzioni legittime. Coloro che praticano la delegittimazione del Consiglio comunale, oltre a violare la legge, offendono non solo i Consiglieri comunali, bensì i cittadini della Città e lo Stato italiano.

Il Consiglio comunale è chiamato a esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali di natura programmatoria o aventi elevato contenuto di indirizzo politico.

Nella città di Monte Sant’Angelo, queste competenze del Consiglio comunale non sono certe.

L’artico 42 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) prevede: al comma 1,  che  “il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” e al comma 2, lettera b, che il consiglio ha competenza programmatoria.

L'indirizzo e i programmi sono le attività svolte dal Consiglio comunale  e consistono nella formulazione delle scelte con le quali si individuano i fini che il Comune intende perseguire in un determinato momento storico attraverso l'attività amministrativa.

Il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, nonostante quanto previsto dalla legge,  con  decreto n. 20 del 12.08.2022, ha costituito e nominato il comitato tecnico scientifico per la candidatura di Monte Sant’Angelo a “Capitale italiana della cultura 2025”, senza riferire al Consiglio comunale.
 
Nel Decreto, si è limitato a richiamare la deliberazione di Giunta comunale n° 166 del 05.08.2022, avente come oggetto “Affidamento obiettivo per organizzazione del dossier di candidatura di Monte Sant’Angelo a “Capitale della cultura 2025”, trascurando che il nuovo Consiglio comunale si è istituito dopo le elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

Il comma 4 dell’articolo 42 del Testo Unico Enti Locali, invece,  definisce che “le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”.

Per non accettare l’involuzione democratica degli organi di governo locale, è mia premura richiamare, in qualità di consigliere comunale, sia l’attenzione dei consiglieri e dei cittadini sul comportamento di chi incarna l’istituzione locale sia  invitare il Presidente del Consiglio e il Prefetto a verificare se in questo modo si impedisce il funzionamento legittimo e democratico del Consiglio comunale».

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Redazione

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