Approvato a maggioranza il disegno di legge che disciplina il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia.
Con la legge approvata, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle Raccomandazioni Europee e della normativa nazionale vigente in materia, la Regione Puglia ha inteso dotarsi di una norma regionale in attuazione della riforma istitutiva del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, in raccordo con le previsioni del d. Igs. 65/2017.
Le finalità del provvedimento sono perseguite mediante: la progressiva gratuità di accesso al Sistema integrato zerosei, considerando prioritaria la situazione economica delle famiglie e ulteriori condizioni di fragilità; l’attribuzione di centralità al progetto educativo; la diffusione dei coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità nella pluralità, efficienza e qualità dei sistemi di offerta locali zerosei sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo gestionale; la riduzione di svantaggi culturali, sociali e relazionali e la valorizzazione di tutte le bambine e di tutti i bambini e un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie; la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature dei servizi educativi con riguardo alle condizioni di salute e benessere delle bambine e dei bambini nonché delle addette e degli addetti, alla partecipazione della comunità a vario titolo coinvolta nel Sistema integrato zerosei, alla connessione urbana con il territorio circostante; l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata e con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati.
In tal senso, si intende programmare e coordinare l’avvio e l’attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione zerosei nell’ottica di favorire l’equilibrato sviluppo psicofisico e l’adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, quali soggetti titolari di diritti individuali, senza distinzione di alcun tipo in relazione alle famiglie di appartenenza garantendo la parità di opportunità nell’accesso all’apprendimento inteso come elaborazione di significati, all’educazione, all’istruzione, alla cura, alla relazione e al gioco. La Regione rende effettivo quanto disposto dalla presente legge anche attraverso misure di sostegno economico per le famiglie.
Nel testo della legge sono disciplinati i servizi educativi per l’infanzia intesi come il nido e il micronido, che accolgono minori di età compresa tra tre mesi e tre anni, che concorrono con la comunità educante in cui sono inseriti alla loro crescita e formazione, nel quadro delle politiche per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all’educazione, nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori; la sezione primavera che accoglie minori di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi e i minori che compiono ventiquattro mesi entro il 31 dicembre dell’anno educativo ed è di norma aggregata a scuole dell’infanzia; i servizi integrativi per l’infanzia che, con diverse formule organizzative e progettuali, arricchiscono l’offerta educativa e concorrono al benessere dei bambini e delle bambine pur non attuando precipuamente il percorso pedagogico zerosei quale elemento distintivo del progetto educativo. Tali servizi concorrono con la comunità educante in cui sono inseriti le bambine e i bambini alla loro crescita e formazione, nel quadro delle politiche per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all’educazione, nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere, articolandosi come centro educativo per la prima infanzia, che accoglie minori di età compresa tra dodici e trentasei mesi, non prevede il servizio di mensa; nido in famiglia, che accoglie minori di età compresa tra tre e trentasei mesi in un contesto domestico adeguatamente organizzato; servizio di educazione a domicilio, aperto a minori di età compresa tra tre e trentasei mesi in un contesto familiare domiciliare.
Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, deve programmare la costituzione di Poli per l’infanzia intesi come contesto educativo, formato da un unico plesso o da edifici vicini, all’interno del quale sono presenti almeno un servizio educativo per l’infanzia ed una scuola dell’infanzia, nel quadro di un progetto educativo caratterizzato dalla continuità educativa ai sensi delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), e uno spazio soglia attrezzato aperto al territorio.
Per assicurare un’offerta plurale e diversificata per i servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le forme di titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti; titolarità da parte dei comuni e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia; titolarità e gestione privata.
I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati con i comuni sono denominati servizi educativi a offerta pubblica e sono aperti, senza distinzione alcuna in relazione al gruppo sociale di appartenenza, anche apolidi o stranieri non accompagnati, a tutte le bambine e a tutti i bambini rientranti nella fascia di età da tre a trentasei mesi, residenti o domiciliati o che abbiano un genitore che presta l’attività lavorativa nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi o in comuni limitrofi. Le bambine e i bambini non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati.
Le unità di offerta dei servizi educativi per l’infanzia sono autorizzate dai comuni in cui hanno la sede operativa in conformità alle previsioni di cui alle presenti disposizioni e al Regolamento regionale da approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Ai fini dell’accesso a finanziamenti pubblici per il sostegno del sistema integrato zerosei tramite contrattualizzazione con l’amministrazione pubblica, a garanzia della capillarità e della qualità dell’offerta di accoglienza educativa per minori su tutto il territorio regionale, sono previste specifiche forme di accreditamento mediante Avvisi approvati dall’amministrazione regionale nel rispetto della disciplina dei fondi volta per volta utilizzabili. L’autorizzazione al funzionamento e l’iscrizione nel Registro regionale sono condizioni propedeutiche all’accreditamento
Vengono poi disciplinati l’ubicazione dei servizi educativi, i requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi ed il personale dei servizi educativi.
I soggetti gestori di servizi educativi si devono dotare della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie.
Il comune competente per territorio in cui è ubicata la sede operativa del servizio educativo autorizzato deve esercitare l’attività di vigilanza mediante, almeno, un’ispezione in loco all’anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini frequentanti, il mantenimento dei requisiti che hanno dato luogo all’autorizzazione e l’attuazione del progetto educativo adottato.
L’apertura, l’ampliamento, la trasformazione o la gestione di un servizio educativo senza la preventiva autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro e comporta la chiusura dell’attività con provvedimento comunale con effetto immediato.
Al finanziamento della programmazione regionale in tema di sistema integrato zerosei concorrono le risorse derivanti dalle assegnazioni programmate nell’ambito della programmazione operativa regionale a valere su fondi strutturali per le misure connesse al tema dei servizi educativi per l’infanzia; le risorse derivanti dall’assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all’articolo 12, comma 3, del D.lgs. 65/2017; le risorse a valere sul Bilancio autonomo di Regione Puglia; altre risorse finanziarie comunali, regionali, statali ed europee di cui la programmazione regionale degli interventi per il sistema integrato zerosei tiene conto al fine di assicurare la complementarità delle misure di sostegno.
Infine, la programmazione finanziaria regionale tiene conto dell’articolazione del sistema di offerta integrato zerosei a livello regionale e dei dati ISTAT sulla popolazione da zero a cinque anni e si fonda sui fabbisogni espressi dagli enti locali attraverso le programmazioni comunali annuali per il Diritto allo studio, il Repertorio del fabbisogno dell’Anagrafe Regionale di Edilizia Scolastica per interventi edilizi e arredi, il monitoraggio della spesa europea certificata.