Licenze CITES. Le nuove regole sul commercio dell’avorio

Nonostante la messa al bando internazionale del commercio di avorio, il bracconaggio di elefanti e il traffico di avorio rimangono ad alti livelli.

Le popolazioni di elefanti selvatici nei loro habitat naturali continuano ad essere minacciate da uccisioni illegali e il loro avorio è spesso venduto illegalmente sul mercato internazionale.

L'UE ha già norme severe sul commercio dell'avorio ed è impegnata ad intraprendere ulteriori azioni contro il bracconaggio di elefanti ed il traffico di avorio a livello mondiale.

Per garantire che il commercio di avorio nell'UE non contribuisca a queste minacce, nel dicembre 2021 l'UE ha ulteriormente inasprito le proprie norme sul commercio di avorio adottando due importanti strumenti:

  • un documento di orientamento sulla disciplina UE relativa agli scambi di avorio (2021/C 528/03) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C528 del 30/12/2021;
  • un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed il regolamento (CE) 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97.

Tra le innovazioni più significative, si segnala che i certificati per lo sfruttamento commerciale intra-UE (art. 8 Reg.(CE) n.338/97) relativi ad oggetti contenenti avorio di elefante rilasciati prima del 19 gennaio 2022 cesseranno di essere validi il 19 gennaio 2023.

La tabella che segue contiene un raffronto tra il regime di disciplina degli scambi commerciali di avorio «precedente» e quello «attuale», intendendosi per «regime precedente» quello in vigore anteriormente alla data di pubblicazione del documento di orientamento 2021/C 528/03 e del regolamento (UE) n. 2021/2280 della Commissione e per «regime attuale» quello in vigore dalla suddetta data.

Il termine «sospeso» è utilizzato nella tabella se la misura è stata introdotta mediante i documenti di orientamento della Commissione europea, il termine «vietato» si riferisce agli obblighi previsti dal Reg.(CE) n.338/97 e/o dalla Convenzione CITES.

 

 

Scambi all’interno dell’UE per fini

commerciali

Riesportazione dall’UE per fini

commerciali

Importazione nell’UE per fini

commerciali

 

Regime

precedente

Regime attuale

Regime

precedente

Regime attuale

Regime

precedente

Regime attuale

             

Avorio grezzo

Possibile

Sospesi.

Sospesa

Sospesa

Autorizzazione

Sospesa

 

autorizzazione

Autorizzazione

 

(invariato)

caso per caso

 
 

caso per caso

caso per caso

   

possibile per gli

 
 

per gli articoli

possibile ai fini

   

oggetti

 
 

anteriori al

della

   

d’antiquariato

 
 

1990 - «pre-

riparazione di

   

anteriori al

 
 

appendice I»/

strumenti

   

1947 o gli

 
 

Anteriori al

musicali o di

   

articoli anteriori

 
 

1975 - «pre-

oggetti

   

al 1975

 
 

convenzione»

d’antiquariato

   

reimportati

 
 

-

anteriori al

   

 
 

obbligo di

1947 di grande

   

obbligo di

 
 

certificato

valore

   

certificato

 
   

culturale,

       
   

artistico o

       
   

storico

       
   

- obbligo di

       
   

certificato

       
   

specifico per la

       
   

singola

       
   

transazione

       
             

Avorio

Possibile

Sospesi

Vietata

Vietata

Vietata

Vietata

lavorato:

autorizzazione

   

(invariato)

 

(invariato)

articoli

caso per caso -

         

contenenti

obbligo di

         

avorio

certificato

         

acquisiti

           

tra il 1975 e il

           

1990 -

           

«pre-

           

appendice I»

           
             

Avorio

Possibile

Sospesi,

Autorizzazione

Sospesa,

Autorizzazione

Sospesa,

lavorato:

autorizzazione

autorizzazione

caso per caso

autorizzazione

caso per caso,

autorizzazione

articoli

caso per caso -

caso per caso

possibile

caso per caso

consentita solo

caso per caso

contenenti

obbligo di

possibile per

-

possibile per

per la

possibile per

avorio

certificato

strumenti

obbligo di

strumenti

reimportazione

strumenti

acquisiti tra il

 

musicali -

certificato

musicali –

musicali –

1947 e il 1975

 

obbligo di

 

obbligo di

obbligo di

obbligo di

- «pre-

 

certificato

 

certificato

licenza

certificato

convenzione»

           
             

Esemplari

Autorizzati -

Possibile

Autorizzazione

Sospesa,

Autorizzazione

Sospesa,

lavorati

nessun obbligo

autorizzazione

caso per caso

autorizzazione

caso per caso

autorizzazione

anteriori al

di certificato

caso per caso

possibile

caso per caso

possibile

caso per caso

1947

 

-

-

possibile per

-

possibile per

(oggetti

 

obbligo di

obbligo di

strumenti

obbligo di

strumenti

antiquariato)

 

certificato

certificato

musicali e

licenza

musicali e

       

oggetti

 

oggetti

       

d’antiquariato

 

d’antiquariato

       

venduti ai

 

venduti ai

       

musei —

 

musei -

       

obbligo di

 

obbligo di

       

certificato

 

licenza

 

Si ricorda che:

  • le licenze di importazione ed esportazione CITES sono rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea - Ufficio XI-CITES. Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta sono disponibili sul sito        internet:        https://www.esteri.it/it/politica-estera-e- cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/politica-commerciale- internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale/
  • i certificati di riesportazione e quelli per lo sfruttamento commerciale intra-UE sono rilasciati dai Nuclei CITES dell’Arma dei Carabinieri e dagli Uffici delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta dei certificati CITES sono disponibili sul         sito         internet:         http://www.carabinieri.it/chi- siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e- agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites
  • l’importatore/esportatore, o chi opera per suo conto, prima di presentare la dichiarazione doganale, deve richiedere l’intervento del personale della Guardia di Finanza, in forza alle squadre operative volanti istituite presso gli Uffici doganali abilitati I.T.E.S., al fine di procedere al controllo documentale e alla verifica merceologica degli specimen presentati per l’importazione/esportazione. Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta di intervento sono disponibili al seguente link: https://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/c.i.t.e.s.- 2013-richiesta-di-intervento

COLLEGAMENTI UTILI:

Sito della Commissione europea sulla nuova disciplina sul commercio di avorio in UE:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6887

COMUNICAZIONE 2021/C 528/03 della Commissione “Revisione del documento di orientamento sul regime dell’UE che disciplina gli scambi di avorio”: https://eur-> lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1230(03)&from=EN

REGOLAMENTO (UE) 2021/2280 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE)

n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 338/97 del Consiglio:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2280&from=EN

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