“La fragilità del territorio italiano, costantemente dimostrata dal susseguirsi di eventi franosi e alluvionali, in un’epoca segnata anche dai mutamenti climatici e dai relativi effetti sul suolo e sugli ambienti antropizzati, pone come priorità l’assoluta attenzione alla difesa del suolo. Non possono essere trascurati, in tal senso, le perdite di vite umane che, secondo quanto si evince dal sito Polaris, curato dal CNR-IRPI, dal 2007 al 2021 ammontano a 336, di cui 188 per le inondazioni e 148 per le frane.
Colpisce, nonostante tutto ciò, che nella stesura del “Nuovo Codice degli appalti”, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso ed ora all’attenzione delle competenti commissioni parlamentari, nell’art. 41 manchino specifici riferimenti alla compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’opera da realizzare. L’assenza di tale riferimento, oltretutto già contenuto nell’art. 23 del vigente “Codice degli appalti” (D. Lgs. 50/2016), da associazione di protezione ambientale ci induce a manifestare forte preoccupazione”. Lo ha affermato il geologo Michele Orifici, Vice Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA).
“Riteniamo che la corretta stesura di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, non possa prescindere dalla fondamentale valutazione degli scenari pre-intervento e post-intervento di un’opera.
La realizzazione di un’opera è condizionata dall’ambiente naturale e lo modifica – ha dichiarato Salvatore Valletta, Segretario Nazionale della SIGEA - l’assenza della “compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica” oltre a non consentire un’adeguata valutazione rispetto alle trasformazioni apportate ai settori oggetto degli interventi pone preoccupanti limiti rispetto alla qualità del progetto causando di conseguenza il sostanziale rischio di ricadute negative sulla sicurezza delle opere e della salvaguardia del territorio.
Riteniamo importante precisare che un elaborato essenziale nell’ottica della qualità progettuale e della piena sicurezza dell’opera da realizzare è rappresentato dalla “Relazione Geologica”. Rileviamo in tal senso preoccupazione riguardo all’abrogazione dell’art. 31 comma 8 dell’attuale D.lgs. 50/2016, relativo al divieto di subappalto degli studi geologici. Tale abrogazione, rispetto alla necessità di assicurare una prestazione d’opera professionale specialistica come quella molto importante della relazione geologica, contrasta con l’esigenza di una adeguata gestione del Territorio ancor più tenuto conto del susseguirsi degli eventi naturali condizionati anche dalla crisi climatica in atto e dei conseguenti effetti sull’ambiente antropizzato che sempre più lo caratterizzano.
Come SIGEA-APS esprimiamo la forte preoccupazione di alcune semplificazioni della norma sui lavori pubblici contenuta nel “Nuovo” Codice degli appalti che si rischia di penalizzare fortemente il quadro delle conoscenze del territorio nell’ambito del quale vengono inserite le opere. Il Paese ha bisogno di interventi di risanamento e mitigazione del rischio basati su corretti approfondimenti geologico-territoriali nel rispetto degli equilibri territoriali. Si confida nella sensibilità nelle competenti commissioni parlamentari per ristabilire la necessaria attenzione alla sicurezza del territorio”.