Foggia, stretta al CoVid-19 del Sindaco, divieti a vie, parchi e panchine. C’è l’Ordinanza

Con decorrenza odierna a fino al 03 dicembre 2020 il Sindaco di Foggia, Franco Landella, con l’Ordinanza Sindacale n° 92, del 13/11/2020, limita ulteriormente l’accesso a varie aree cittadine. Non solo è vitato passeggiare in alcune vie di Foggia, ma anche sostare seduti sulle panchine.

QUI L'ORDINANZA IN PDF

In particolare:

  1. la Villa Comunale sarà chiusa ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa mediante l’utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00;
  2. L’accesso ai parchi, giardini ed aree verdi non recintati è condizionato, oltre che all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 – punto n. 9 – lettera “b)” del D.P.C.M. del 03/11/2020, al rispetto delle seguenti ulteriori seguenti prescrizioni: è consentito svolgervi esclusivamente attività motoria o sportiva in forma isolata o in compagnia di sole persone conviventi, con divieto di svolgimento di attività ludica di qualsiasi tipo; - è comunque vietata ogni attività motoria e/o sportiva in forma organizzata e/o di gruppo;- è fortemente raccomandato l’allontanamento dall’area nel caso in cui, per il numero elevato di fruitori, non risulti possibile mantenere il distanziamento fisico previsto dalle norme in vigore, fermo restando l’obbligo di allontanarsi dalla stessa area su richiesta degli organi di polizia preposti al controllo.
  3. Il divieto su tutto il territorio comunale dell’uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta. E’ consentito sedersi solo in forma isolata e per brevi periodi di riposo nell’ambito dell’attività motoria o sportiva;
  4. Su tutto il territorio comunale è vietato il consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore.
  5. la chiusura al pubblico h24 dei Giardini Pubblici di Piazza Giordano per tutti i giorni della settimana;
  6. la chiusura al pubblico delle seguenti aree:- Via Lanza, Piazza U. Giordano (area pedonale); - Corso Vittorio Emanuele II, tratto da Via Diomede a Via Oberdan/C.so Garibaldi; - Largo degli Scopari; con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni. In tali aree, in presenza di più di quattro persone in fila in attesa dell’accesso a ciascun esercizio commerciale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, è fortemente raccomandato allontanarsi dall’area chiusa al pubblico per, eventualmente, farvi ritorno in un momento successivo, fermo restando l’obbligo di allontanarsi comunque dall’area stessa a richiesta degli organi di polizia preposti ai controlli; Il divieto assoluto di transito, nelle medesime aree per qualsiasi categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi e per gli effetti degli artt. 188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; l divieti di cui alla presente disposizione di chiusura al pubblico valgono dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 del sabato e della domenica.
  7. la chiusura al pubblico di Via Podgora, tratto da via Isonzo a via Piave, con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni. In tali aree, in presenza di più di quattro persone in fila in attesa dell’accesso a ciascun eserciziocommerciale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, è fortemente raccomandato allontanarsi dall’area chiusa al pubblico per, eventualmente, farvi ritorno in un momento successivo, fermo restando l’obbligo di allontanarsi comunque dall’area stessa a richiesta degli organi di polizia preposti ai controlli; Il divieto assoluto di transito, nella medesima via per qualsiasi categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi e per gli effetti degli artt. 188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Sono altresì consentiti il transito e la sosta ai veicoli dei residenti titolari di contrassegno per la fruizione della sosta a pagamento nel settore specifico; l divieti di cui alla presente disposizione di chiusura al pubblico valgono dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni della settimana. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino al 03/12/2020

 

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