Edilizia, Amati: “Corte costituzionale respinge ricorso Governo e autorizza ampliamenti immobili per attività produttive”

nota del presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati. 

“Come al solito: tanti ricorsi alla Corte costituzionale, salutati con gaudio dai costituzionalisti della domenica, e rarissime sentenza di accoglimento. 

La Corte costituzionale ha infatti respinto l’ennesimo ricorso del Governo nazionale sul tema dell’edilizia, consentendo la procedura semplificata di variante per l’ampliamento in qualsiasi percentuale degli immobili destinati ad attività produttive, purché siano rispettati gli standard. 

La legge impugnata eliminava il limite del 100%, deciso dalla Giunta regionale, per l’ampliamento degli immobili destinati ad attività produttive, con procedura semplificata e senza la previa verifica dell’assenza o dell’insufficienza di aree idonee negli strumenti urbanistici dei rispettivi comuni. 

Contrariamente da quanto lamentato dal Governo nazionale, la disposizione impugnata ha un contenuto compatibile con i principi fondamentali, e non incorre in alcun vizio. 

Sulla base del dato letterale della norma impugnata - ha stabilito la Corte costituzionale - deve intendersi come ampliamento dell’attività produttiva, «[n]ell’ambito» dei detti procedimenti semplificati di variante, qualsiasi aumento di superficie e di volume, senza che, in questo medesimo contesto, rilevi la percentuale dello stesso aumento. In altre parole, la norma regionale precisa che l’attivazione dello speciale procedimento, di cui al d.P.R. n. 160 del 2010 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2332 del 2018, non è subordinata al rispetto di limiti dimensionali massimi, quando si tratti di ampliamento dell’attività produttiva già esistente.

Il tutto ovviamente nel rispetto degli inderogabili limiti di densità edilizia stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968. 

È escluso, pertanto, che la precisazione contenuta nelle parole «qualsivoglia percentuale [...] in termini di superficie coperta o di volume» faccia venir meno l’obbligo delle amministrazioni competenti, una volta indetta dal responsabile del SUAP la conferenza di servizi, di valutare il progetto di variazione dello strumento urbanistico e di verificarne la compatibilità con i citati inderogabili limiti massimi di densità edilizia posti a garanzia dell’interesse generale all’ordinato sviluppo del territorio. 

Viene dunque abbattuta la pretesa di porre il limite del 100% agli ampliamenti, respingendo pure il motivo classico sulla pianificazione paesaggistica intesa non come rispetto delle prescrizioni del PPTR ma come pretesa di dover copianificare ogni singola trasformazione anche edilizia, in violazione del nostro ordinamento. 

Ringrazio l’Avvocatura regionale in generale e l’Avv. Anna Bucci in particolare, per aver difeso con la solita competenza le ragioni dei cittadini pugliesi”.

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