Assegnazione alloggi residenziali pubblici. La Regione Puglia modifica la proposta di legge: no a per chi risulti condannato

La V Commissione presieduta da Paolo Campo ha approvato a maggioranza la proposta di legge di modifica dell’articolo 13 (Subentro nella domanda di assegnazione) della legge regionale 10/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, di cui sono firmatari i consiglieri regionali del PD Lucia Parchitelli e Filippo Caracciolo.

La modifica è volta a conformare l'ordinamento regionale alle disposizioni nazionali vigenti, affinché si preveda in maniera inequivoca la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per chi risulti condannato, anche in via non definitiva, per taluni delitti commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare ovvero tra attuali o precedenti coniugi o partner.

A tale, è stato introdotto un comma aggiuntivo, il 6-bis, che recepisce le modifiche alle disposizioni nazionali vigenti di cui all’art. 3 bis del d.l. 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha introdotto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.

Nello specifico, è stato aggiunto che in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 387 bis, 558-bis, 564, 572, 575, 578, 582, 583, 583-quinquies, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies, 612 ter del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto. Il subentro opera altresì qualora l’assegnatario sia destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare di cui all’articolo 282-bis del codice di procedura penale.

A questo unico articolo però sono stati presentati numerosi emendamenti che nel corso di più sedute della Commissione sono stati esaminati ed approvati ed oggi costituiscono modifiche ed integrazioni alla proposta di legge vigente in materia. 
In particolare, questi prevedono che fra i requisiti, i fruitori devono avere un valore ISEE ordinario fissato da delibera di Giunta regionale; che non abbiano subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo. 

Altre modifiche intervengono sul procedimento per l’assegnazione tramite bando pubblico, sui punteggi da attribuire, sull’accertamento del reddito, sulla facoltà dei comuni di pubblicare bandi integrativi, sulla verifica dei requisiti prima dell’assegnazione, sulla disponibilità degli alloggi da assegnare, sui tempi per la scelta e consegna degli alloggi, sul subentro nel contratto di locazione e domanda di assegnazione. 
con altre modifiche alla legge vigente si è intervenuti sulla morosità e norme transitorie su morosità pregressa, sulla decadenza dell'assegnazione in caso di condanne e relative sanzioni amministrative, sulle modalità di permanenza nell'alloggio in caso di superamento del reddito, sull'occupazione e cessioni illegali degli alloggi. 

Ed ancora, si è intervenuti nella parte della legge riguardante l’occupazione e le cessioni illegali degli alloggi, con la previsione di una sanzione amministrativa da versare al Comune. 

È stato aggiornato il costo base di produzione annuale al metro quadro e rivisti i criteri per la determinazione del canone di locazione e la sua destinazione. 

È stato previsto inoltre l’istituzione da parte dell’ente gestore di un fondo sociale da utilizzare per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione. 

È data la possibilità di autogestione degli alloggi e dei servizi agli assegnatari degli alloggi. Un’integrazione al testo vigente ha riguardato l’istituzione dell’ufficio di gestione sociale da parte degli enti gestori, con il compito di incidere positivamente sul rapporto fiduciario tra utente ed ente gestore. 

Ed infine, è stata rivista anche la composizione della commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica competente ad esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria, sulle richieste di parere avverso l’annullamento dell’assegnazione, la decadenza dell’assegnazione e i provvedimenti di mobilità

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